Comune di Firenze - Contributo Affitto Straordinario 2021 - Bando Contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione emergenza Covid 19 POR FSE 2014 2020
Si tratta di un misura di sostegno straordinario destinata a rimborsare parzialmente la spesa per il canone di locazione nella città di Firenze, a favore dei cittadini in situazioni di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus Covid-19
SCADENZA DOMANDE: 6 luglio 2021 (salvo proroghe)
Per eventuale assistenza per la preparazione e invio della domanda è possibile rivolgersi alla ns. Associazione.
BENEFICIARI: tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
b) residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
c) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui, il/la richiedente ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Firenze. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l’intestatario stesso;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l’unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
i) essere in possesso di Attestazione ISEE 2021 valida al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore a € 28.770,41 e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 16.500,00.
2. Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
3. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio.
4. I requisiti indicati al comma 1 lett. d), e), g), h) sopra elencati verranno controllati d’ufficio a campione utilizzando le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Bando pubblicato sul sito web del Comune di Firenze.
Per eventuale assistenza per la preparazione e invio della domanda è possibile rivolgersi alla ns. Associazione.