SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO 2017 - COMUNICAZIONE INPS PER USUFRUIRE DEL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

Ricordiamo ai Contribuenti già in attività che intendono usufruire del regime forfettario, la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione telematica da inviare a INPS.

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

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INFORMATIVA SUL REGIME FORFETTARIO

 

Requisiti contabili

I requisiti contabili per l’accesso al regime forfettario riguardano:

a) Ricavi/Compensi

b) Spese per dipendenti

c) Costo dei beni strumentali

 

Attenzione
La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione secondo cui potevano accedere al regime forfetario i soli contribuenti, che avevano conseguito redditi nell'attività d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti. Alla luce di tale modifica, questa disposizione ha effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015.

 

 Requisiti contabili

 

Ricavi/Compensi

I ricavi (compensi) conseguiti non devono essere superiori ai limiti fissati dalla legge e diversi a seconda del codice di attività ATECO. Il codice ATECO è riferito all’attività svolta nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfetario (Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015)

Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi non rilevano quelli derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO si assume il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Spese per dipendenti

Le spese annuali per i dipendenti non devono superare l’importo lordo di € 5.000,00. Le spese sostenute riguardano:

  • Lavoratori dipendenti
  • Collaboratori (anche a progetto)
  • Associati in partecipazione
  • Spese per prestazioni di lavoro per l’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa (art. 60 T.U.I.R.).

Costo dei beni strumentali

Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare € 20.000,00.

Il limite è riferito al costo sostenuto al netto dell’IVA anche se il contribuente non ha esercitato il diritto di detrazione (Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2015).

Non concorrono alla formazione del predetto limite quei beni immateriali non concretamente utilizzati nell’attività.

Il limite viene calcolato tenendo conto che:

  • Per i beni in locazione finanziaria viene considerato il costo sostenuto dal concedente
  • Per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei beni (ai sensi dell’art. 9 TUIR)
  • Per i beni ad utilizzo promiscuo viene considerato il 50% del valore come sopra determinato.

Sono esclusi dal computo del limite:

  • I beni il cui costo unitario non superi € 516,46
  • I beni immobili comunque acquisiti utilizzati per l’esercizio dell’impresa e dell’arte o professione.

 Limiti di ricavi/compensi

 

Settore attività

Codici ATECO 2007

Soglia ricavi/compensi

redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

45.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45- da 46.2 a 46.9- da 47.1 a 47.7- 47.9

50.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82-47.89

30.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41-42-43)-(68)

25.000

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

25.000

62%

7

Attività di servizi di alloggio e di ristorazione

(55-56)

50.000

40%

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi

(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)- (85)-(86-87-88)

30.000

78%

9

Altre attività economiche

(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27—28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99)

30.000

67%

           

 Requisiti reddituali/possesso di redditi di lavoro dipendente

Possono accedere al regime forfettario i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati non eccedenti € 30.000,00. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro sia cessato.

Applicazione del regime forfettario

Il reddito imponibile

Il reddito imponibile in regime forfettario viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente di redditività indicato nella tabella, distinto per codice attività ATECO.

I contributi previdenziali versati per disposizione di legge possono essere dedotti dal reddito imponibile.

Imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva del 15%. L’imposta sostituisce l’imposta sui redditi, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.

Aliquota 5% per inizio nuove attività

Dal 2016, coloro che intraprendono nuove attività, per i primi 5 anni  possono applicare un’imposta sostitutiva ridotta al 5% a condizione che:

Sostituto di imposta

I ricavi/compensi soggetti al regime forfettario non vengono assoggettati a ritenuta di acconto: i contribuenti “forfetari” devono rilasciare una dichiarazione al sostituto dalla quale si evinca che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

 IVA

I soggetti che rientrano nel regime forfettario non esercitano la rivalsa IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.

I contribuenti che si avvalgono del regime forfettario non hanno diritto all’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Le fatture emesse devono riportare la seguente dicitura:

operazione non soggetta ad IVA,  effettuata in regime fiscale forfettario ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Tabella delle semplificazioni introdotte dal regime forfetario

Imposte sui redditi

ESONERO DI:

registrazione e di tenuta delle scritture contabili;

applicazione dell’IRAP;

operare le ritenute alla fonte. Nota bene: nella dichiarazione dei redditi, deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

applicazione delle ritenute sulla fattura, rilasciando apposita dichiarazione;

applicazione degli studi di settore e dei parametri;

redazione della comunicazione clienti-fornitori e dalla comunicazione black list.

Nota bene: permane l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e la redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità definite nel D.P.R. n. 322/1988

IVA

 ESONERO DI:

-          registrazione delle fatture;

-          tenuta e conservazione dei registri;

-          dichiarazione annuale IVA;

-          certificazione dei corrispettivi per le operazioni indicate all’art. 2 D.P.R. 696/1996;

-          comunicazione delle dichiarazioni di intento.

 

Nota bene: permane l’obbligo di

-          numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

-          certificare i corrispettivi;

-          conservare i documenti relativi alle fatture e ai corrispettivi;

-          presentare gli elenchi riepilogativi intrastat;

-          versare l’IVA per acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000,00 e a servizi ricevuti da non residenti con l’applicazione del “reverse charge”.

Le fatture emesse devono riportare la seguente dicitura:

 

Operazione non soggetta ad IVA,  effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell’art.1 cc.54-89 L.23.12.2014 n.190

 

Contributi previdenziale

Contributi ridotti del 35%

 

Per approfondimenti:


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